Medicina del Lavoro

Assicuriamo la programmazione e l’esecuzione dei controlli sanitari periodici previsti dal D.Lgs.81/2008, costantemente aggiornati sulle specifiche richieste di settore



Domande frequenti

Assolutamente no. Il datore riceve dal medico unicamente il “giudizio di idoneità” (idoneo, non idoneo, con limitazioni). I dati clinici restano coperti da rigoroso segreto professionale.

Sì. Il lavoratore può richiedere una visita straordinaria, ma questa verrà effettuata solo se il medico competente la riterrà pertinente e correlata ai rischi o a un peggioramento delle condizioni lavorative.

Trattandosi di un obbligo di legge (Art. 20 D.Lgs. 81/08), l’assenza ingiustificata impedisce al medico di formulare l’idoneità. Verrai sospeso dalla mansione a rischio e potrai subire sanzioni disciplinari.

Non è più un automatismo. Il medico deve obbligatoriamente rilasciare il giudizio di idoneità, ma valuterà lui se è necessaria una visita in presenza o se basta esaminare la documentazione clinica prodotta.

Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono presentare ricorso formale all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.Assicuriamo la programmazione e l’esecuzione dei controlli sanitari periodici previsti dal D.Lgs.81/2008, costantemente aggiornati sulle specifiche richieste di settore, svolgiamo in autonomia ogni accertamento collaterale (analisi di laboratorio, visite ed esami specialistici), nel rispetto dei più rigorosi criteri nel campo della medicina. Competenza, passione, disponibilità e rapidità sono ciò che mettiamo a disposizione per chi si rivolge a noi.